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giurisprudenza

E’ valido l’avviso dell’udienza di convalida effettuato al difensore via sms (Cass., Sez. IV Pen., 30 luglio 2012, n. 30984)

Un avvocato è ricorso in Cassazione avverso l'ordinanza di convalida di un arresto, lamentando non avere ricevuto avviso della fissazione dell'udienza e sostenendo avere avuto solo comunicazione dell'arresto e del successivo impugnato provvedimento, pronunciato in sua assenza. La Cancelleria affermava invece avere effettuato avviso sul cellulare “a mezzo messaggio alle ore 13:10”. La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite (sent. n. 39414/02), ha respinto il ricorso, sostenendo come l'avviso dell'udienza, per esigenze di legge che prevedono doversi effettuare la convalida nelle 48 ore dall'arresto, debba essere dato a Pubblico Ministero e difensore “senza ritardo” (v. art. 390/2 c.p.p.). Ciò, ha affermato la Cassazione, implica che l'avvertimento di fissazione dell'udienza possa essere dato anche al di fuori dei canali tradizionali, con mezzi atipici, purchè adeguati. Detta adeguatezza deve necessariamente essere valutata caso per caso. L'annotazione di Cancelleria di avvenuto invio di messaggio al cellulare del difensore (circostanza non contestata), deve dunque, sostiene la Corte, far ritenere l'inoltro di SMS mezzo sufficiente ed adeguato allo scopo.

 a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
30984-2012