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giurisprudenza

L’autore di un esposto può accedere agli atti del procedimento disciplinare a carico dell’avvocato (Cons. Stato, Sez. VI, 21 gennaio 2013, n. 316)

L’autore di un esposto, che abbia dato luogo ad un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato, è titolare di una “situazione giuridicamente rilevante”, ai sensi dell’ art. 22, legge n. 241/1990, che giustifica l’accoglimento della sua richiesta di accesso ai documenti del procedimento, anche in assenza di un rapporto contrattuale tra l’autore dell’esposto ed il professionista.
Con questa motivazione, conforme all’orientamento consolidato in materia (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 giugno 2011, n. 3742), il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dall’autore dell’esposto contro il silenzio rifiuto serbato dall’Ordine degli Avvocati in relazione alla sua domanda di accesso: nel caso di specie, il ricorrente, pur non essendo cliente dell’avvocato denunciato, aveva comunque avuto con lui contatti attinenti alla sfera professionale in una serie di controversie, nel corso delle quali (come si desumeva dall’esposto) il professionista, in qualità di legale della controparte, aveva tenuto comportamenti contrari ai doveri deontologici.
Tali circostanze, secondo il Consiglio di Stato, sarebbero state sufficienti a “radicare nell’autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante”: infatti, in caso di accertamento di una responsabilità disciplinare dell’avvocato, l’autore dell’esposto avrebbe potuto valutare se intraprendere azioni per tutelare la propria posizione giuridica eventualmente lesa.
A cura di Andrea De Capua