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giurisprudenza

Sulla disciplina applicabile agli avvocati pubblici dipendenti (T.A.R. Potenza Basilicata, Sez. I, 8 luglio 2013, n. 405)

Il TAR – con la sentenza in epigrafe – ha precisato la normativa attinente agli avvocati dell' Ente Pubblico Regione Basilicata, che ha approvato un regolamento sulla disciplina organizzativa dell'Avvocatura Regionale. Detti professionisti non devono chiedere alcuna autorizzazione per lo svolgimento dell'attività professionale all'esterno dell'Ufficio, ma al contempo devono garantire la presenza quotidiana presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale. Il comportamento loro richiesto non è dissimile da quello proprio degli avvocati del libero Foro, per i quali è rara una giornata di lavoro, in cui non siano stati presenti nel proprio studio, se non impegnati fisicamente a molti km. di distanza. Il TAR, inoltre, precisa anche che se i compensi professionali degli Avvocati dell' Ente Locale dovessero risultare inferiori alla retribuzione di risultato ex art. 10 del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, va corrisposta agli avvocati, oltre i compensi professionali, anche la differenza fino alla retribuzione di risultato. Al contrario, se i compensi professionali sono superiori alla retribuzione di risultato, a detti avvocati spettano soltanto i compensi professionali fissati secondo i parametri di liquidazione stabiliti dal D.M. 140/2012 che, seppure non più vincolanti, costituiscono un valido punto di riferimento in relazione all'attività professionale effettivamente svolta. Il TAR ha ribadito che tale disciplina trova applicazione anche nel caso di sentenze favorevoli – intendendosi per tali anche quelle che dichiarano l'inammissibilità, l'improcedibilità, la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio e quelle che pongono in tutto o in parte a carico della parte soccombente i compensi professionali – laddove la liquidazione delle spese in favore degli Avvocati dell'Ente avviene secondo i parametri minimi stabiliti dal D.M. 140/ 2012. Ne consegue che se la determinazione delle spese giudiziali a carico della parte soccombente – stabilita dal Giudice – è inferiore ai predetti minimi ex D.M. n. 140/2012, agli avvocati della Regione va comunque corrisposta la differenza per il raggiungimento degli importi predetti minimi, comprensivi delle rispettive diminuzioni percentuali.

a cura di Guendalina Guttadauro