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giurisprudenza

Sul termine di prescrizione dei contributi dovuti in favore della Cassa Nazionale Forense (Cass., Sez. VI, Ord., 14 marzo 2012, n. 4107)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione statuisce il principio secondo il quale la prescrizione per la riscossione dei contributi da parte della Cassa Forense decorre dalla trasmissione dei dati da parte del professionista e non da quando l'ente ha scoperto i maggiori introiti, in quanto prevedere il diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell'ordinamento un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli con violazione del principio di certezza. Si evidenzia in particolare che la L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi soltanto al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. Pertanto, l'infedeltà della comunicazione effettuata dai professionisti non può determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione dalla data di conoscenza dell’effettivo imponibile.

a cura di Elisa Martorana