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giurisprudenza

Se l’attività all’estero è reale non può essere esclusa la pensione all’avvocato che ha versato i contributi in Italia, pur dichiarando un reddito pari a zero ai fini IRPEF (Cass., Sez. Lav., 26 febbraio 2014, n. 4584)

Il caso portato all'esame della Suprema Corte è quello di un avvocato che aveva svolto la sua attività interamente all'estero (in Australia) in favore del Consolato italiano e di alcuni Enti di patronato, e che aveva continuato a versare i contributi previdenziali in Italia dove però risultava un reddito dichiarato pari a zero. Ai fini del computo del trattamento pensionistico, Cassa Forense statuiva di detrarre dalla pensione di vecchiaia gli anni in questione. Sul punto, la Cassazione, richiamando un proprio precedente conforme (Sentenza n. 3211/2002) contraddice l'interpretazione della Cassa e argomenta che, se è vero che a norma dell'articolo 2 della legge 319/1975 il Comitato dei delegati della Cassa ha determinato che il requisito dell'esercizio della "libera professione forense con carattere di continuità", va accertato sulla base del reddito prodotto, tuttavia, non è stato regolato "il caso in cui l'avvocato, producendo reddito professionale soltanto all'estero e ivi adempiendo agli obblighi tributari, non abbia denunciato redditi in Italia". Per cui, spiega la sentenza, "la lacuna presente nella determinazione ad opera del Comitato dei delegati dev'essere colmata attraverso il richiamo non solo dell'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che garantisce il diritto dell'avvocato a lasciare il proprio paese"; ma anche "dell'articolo 38 della Costituzione che, nel secondo comma, garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria, così impedendo periodi di lavoro senza ragione privi di adeguata contribuzione previdenziale".

a cura di Matteo Cavallini