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giurisprudenza

Non è valida la notifica della citazione effettuata al difensore se l’imputato aveva fornito il corretto indirizzo di residenza (Cass., Sez. V Pen., 13 dicembre 2011, n. 46231)

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla nullità dalla sentenza di condanna derivante dalla erronea notificazione del decreto di citazione a giudizio all’imputato.
Nel caso di specie, l’ufficiale postale aveva dato atto di non aver potuto notificare il decreto per “irreperibilità del destinatario” all’indirizzo di residenza, con l’annotazione “civico inesatto”. Di conseguenza, veniva eseguita la notifica presso il difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p..
Il difensore dell’imputato, all’atto della prima comparizione delle parti, aveva eccepito la nullità di detta notifica e fatto presente che il numero civico indicato era corretto.
La Corte ha accolto la censura avanzata, statuendo che l’impossibilità della notifica all’imputato presso il domicilio eletto, che legittima la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., richiede necessariamente l’accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario dell’avvenuto trasferimento di residenza o di altra causa che rende definitivamente impossibili le notificazioni in quel luogo, non essendo sufficiente a tal fine l’assenza dell’interessato.

a cura di Graziella Sarno
 

Allegato:
46231-2011