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giurisprudenza

Sulla necessità di fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega a collega per l’accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza di discussione (Cass., Sez. Un., Ord., 26 marzo 2012, n. 4773)

Il caso affrontato nell’ordinanza in commento è quello di un avvocato il quale aveva fatto pervenire un’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per impossibilità a comparire, allegando un certificato medico attestante problemi di salute. La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, in conformità alla consolidata giurisprudenza della Corte stessa, ribadisce che tale istanza di rinvio non può trovare accoglimento. Gli Ermellini affermano infatti che l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all’impossibilità di sostituzione mediante delega a collega, venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza.

a cura di Silvia Ammannati

Allegato:
4773-2012