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giurisprudenza

L’opinabilità della soluzione giuridica impone al professionista una diligenza ed una perizia adeguate alla contingenza, nel senso che la scelta professionale deve cadere sulla soluzione che consenta di tutelare maggiormente il cliente e non già danneggiarlo (Cass., Sez. VI, Ord., 28 febbraio 2014, n. 4790)

Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione, sia pur pronunciandosi su una questione di rito, sembra affermare la generale responsabilità dell’avvocato in tutti quei casi in cui non si adegui alla prevalente giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie la Suprema Corte precisa che ai fini dell’attivazione del termine breve per impugnare deve ritenersi valida la notifica della sentenza nella cancelleria del Giudice adito, qualora la controparte, assistita da avvocato assegnato a diversa circoscrizione di Tribunale, abbia eletto domicilio in un luogo diverso da quello in cui ha sede l’autorità adita.
A sostegno di tale principio, pur dando atto dell’esistenza di un orientamento difforme affermato da alcune pronunce a sezioni semplici, la Suprema Corte evidenzia il superamento del contrasto creatosi, grazie all’intervento delle Sezioni Unite in data poco anteriore al caso in questione. Viene infatti sottolineato l’onere del procuratore di adeguarsi tempestivamente al principio riaffermato dai Giudici di legittimità, precisando altresì che neppure l’oscillazione precedente, “rimasta peraltro a livello di sezioni semplici”, avrebbe potuto esimere l’avvocato dall’adozione della condotta di maggior cautela e tutela nei confronti del suo cliente.
La Corte richiama poi quell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale le obbligazioni inerenti l’esercizio dell’attività professionale sono di regola obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il professionista, infatti, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato richiesto, ma non invero a conseguirlo. Per tale ragione, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del legale, rilevano le modalità di svolgimento della sua opera professionale rispetto a quel parametro della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione, di cui al secondo comma dell’articolo 1176 c.c.
In conformità a tale orientamento viene dunque enunciato il principio per il quale è dovere del difensore quello di agire, cautelativamente, in base all’interpretazione della norma, seppur non condivisa, che consenta di tutelare maggiormente il proprio assistito.
 
a cura di Elena Borsotti

Allegato:
4790-2014