Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

L’adesione all’astensione dell’avvocato non comporta l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza in camera di consiglio in sede di Appello (Cass., Sez. II Pen., 13 dicembre 2012, n. 48190)

La Corte di Cassazione rigetta un ricorso nel quale si lamentava esservi stata sentenza di condanna in grado di appello, nell'assenza del difensore in forza della sua annunciata adesione all'astensione dalle udienza promossa dagli organi di rappresentanza professionale. La Corte di Appello aveva celebrato comunque il giudizio. La Cassazione afferma che, a differenza dell'udienza camerale di giudizio abbreviato di primo grado, dove è applicabile l'art. 441 c.p.p., per il successivo giudizio di appello si seguono le disposizioni dell'art. 599 c.p.p., che fa espresso riferimento all'art. 127 c.p.p., il quale prevede la nullità del procedimento solo quando l'assenza del difensore sia dovuta all'omessa notifica della fissazione dell'udienza. In questo caso il rinvio è dovuto nei confronti del solo imputato, impedito, il quale abbia espressamente dichiarato di voler comparire. D'altronde, sottolinea la Cassazione ad abundantiam, la norma citata prevede che in tale udienza pubblico ministero e difensore siano sentiti solo se compaiono.

a cura di Giacomo Passigli

Allegato:
48190-2012