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giurisprudenza

L’accoglimento dell’opposizione ad una sanzione amministrativa sulla base di una questione preliminare, senza esame del merito, non giustifica la compensazione delle spese processuali (Cass., Sez. VI, Ord., 1 marzo 2013, n. 5235)

Nel caso affrontato un avvocato, difesosi in proprio, pur vedendosi accogliere l'avanzata opposizione ad una sanzione amministrativa per la mancata notifica del verbale presupposto, aveva subito in primo grado e in appello la compensazione totale delle spese processuali. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del legale, ha affermato che la mera circostanza secondo cui l'opposizione è accolta sulla base di una questione preliminare, senza esame del merito, è inidonea a giustificare la compensazione delle spese, poiché non esclude o attenua la soccombenza dell'amministrazione opposta. Del pari non costituisce giustificato motivo di compensazione l'esercizio della facoltà di difendersi in proprio, costituendo per l'avvocato un dispendio di attività professionale. In proposito la Suprema Corte ha ribadito che, alla stregua di quanto espresso nell'art. 92, comma 2, c.p.c., ai fini della compensazione delle spese, l'obbligo del giudice di merito di indicare altri giustificati motivi diversi dalla soccombenza, può ritenersi assolto soltanto indicando circostanze specifiche e concrete relative alla controversia e non con generici riferimenti alla tipologia del procedimento, alla natura delle questioni trattate, o alla limitata attività difensiva svolta.

A cura di Elena Parrini