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giurisprudenza

Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale vertente sugli stessi fatti (Cass., Sez. Un., 17 aprile 2012, n. 5991)

Con la sentenza in commento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso di un collega che si era visto comminare dal Consiglio Nazionale Forense la sanzione della sospensione di due mesi, in parziale riforma di quella dell’Ordine di appartenenza, che lo aveva sospeso per tre mesi, statuiscono che, in pendenza di un procedimento penale, qualora sia altresì aperto avanti un Ordine degli Avvocati un procedimento disciplinare per i medesimi fatti, nei confronti dello stesso soggetto, il secondo, per gli effetti della modifica dell’art. 653 c.p.p., disposto dall’art. 1 della L. 97/2001, deve essere interrotto. Nel disporre ciò, le Sezioni Unite della Suprema Corte, ribadiscono anche il riconoscimento, in capo al Consiglio Nazionale Forense, del potere di delibazione riguardo all’identità delle condotte oggetto del procedimento penale e di quello disciplinare.

a cura di Lapo Mariani