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giurisprudenza

La Cassa Forense è pubblica: si applicano i tagli imposti dalla spending review (Cons. Stato, Sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014)

La privatizzazione, in forza del d.lgs. n. 509/1994, degli Enti nazionali di previdenza ed assistenza , tra i quali la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, ha riguardato solo il regime della loro personalità giuridica, mentre è rimasto inalterato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza da essi svolta, la cui funzione è strettamente correlata all’interesse pubblico.
Ciò è desumibile da una serie di elementi: la riforma del 1994, infatti, ha lasciato ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione (art. 1 del decreto), la natura di pubblico servizio dell’attività da essi svolta (art. 2), il potere di ingerenza e vigilanza ministeriale (art. 3, comma 2, che subordina l’efficacia delle deliberazioni in materia previdenziale e assistenziale all’approvazione dei Ministeri vigilanti), il controllo sulla gestione da parte della Corte dei Conti (art. 3, ult. comma); è inoltre significativo che agli Enti previdenziali sia garantito il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, il quale, insieme all’ obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione (art. 1, comma 3), configura un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato, attraverso risorse distolte da quelle destinate a fini generali.
E’ quindi legittimo l’inserimento degli Enti in questione nell’elenco, formato dall’Istat, delle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto del limite di spesa “del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno”, previsto dall’art. 1, comma 5, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005).
a cura di Andrea De Capua