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giurisprudenza

Sul foro territorialmente competente in caso di mancato pagamento del compenso per prestazioni professionali (Cass., Sez. III, 12 marzo 2013, n. 6096)

In tema di compensi professionali dell’avvocato,  la Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha affermato il principio secondo il quale “la dichiarazione del creditore e il parere del Consiglio dell’Ordine non equivalgono a liquidazione del credito e che pertanto, trattandosi di credito illiquido, la competenza si radica nel luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, ossia nel domicilio del debitore (art. 1182, ultimo comma Cc) e non in quello del creditore (art. 1182, 3° comma, cc.)". Secondo la Suprema Corte, infatti, “il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale; ne consegue che il foro facoltativo del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 cod. proc. civ., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1182 cod. civ., nel domicilio del debitore in quel medesimo tempo (Cass., 12 ottobre 2011, n. 21000)”.

a cura di Elisa Martorana