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giurisprudenza

Integra il delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato la condotta di chi, conseguita l’abilitazione statale, eserciti l’attività senza essersi iscritto all’albo (Cass., Sez. V Pen., 10 gennaio 2014, n. 646)

La Corte di Cassazione, consolidando il proprio orientamento, avallato dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. Un., 15 dicembre 2011, n. 11545), ribadisce che l’iscrizione all’albo è requisito essenziale per l’esercizio della professione legale; è infatti la mancanza della stessa che qualifica la condotta del professionista come “abusiva”. La Suprema Corte ha inoltre affermato che tale reato si perfeziona curando "abusivamente" le pratiche dei clienti e predisponendo atti, senza che occorra qualificarsi come avvocato. Tuttavia, nel caso affrontato, il professionista era anche comparso in udienza, spendendo il titolo di avvocato dinnanzi al giudice e altro pubblico ufficiale; pertanto la Cassazione ha confermato la condanna anche per il reato di cui all’art. 495 c.p., considerato che, in questo caso, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica.

 a cura di Elena Parrini