La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, dell'art. 54, comma 4, lett. a ), della legge 18 giugno 2009, n. 69, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., , nella parte in cui fa salvi i criteri di composizione dell'organo giudicante previsti dall'art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942, riservando così al collegio, anziché al giudice monocratico, la trattazione e la decisione delle controversie in materia di liquidazione di onorari forensi.
Nella medesima sentenza, dichiara inoltre non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 14, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, impugnati, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui rispettivamente prevedono, per i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati, la competenza del tribunale in composizione collegiale e l'inconvertibilità nel rito ordinario.
Il Giudice delle Leggi statuisce così che, in materia di liquidazione dei compensi per gli avvocati, continua a decidere il Tribunale in composizione collegiale; ciò, in virtù del fatto che, per giurisprudenza costante della stessa Corte Costituzionale, la disciplina degli istituti processuali è rimessa alle scelte insindacabili del Legislatore, che trovano un unico limite nella manifesta irragionevolezza.
a cura di Matteo Cavallini