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giurisprudenza

Sul termine di prescrizione dei contributi dovuti in favore della Cassa Forense (Cass., Sez. Lav., 4 maggio 2012, n. 6741)

Con la sentenza in commento la Suprema Corte di Cassazione afferma il principio già espresso con la sentenza n. 4107 del 14.3.2012 secondo cui la prescrizione del credito per contributi dovuti alla Cassa Forense decorre dalla data in cui l’assicurato dichiara il reddito imponibile all’ente e non dal momento in cui lo stesso ente riceve dal fisco il dato reddituale da verificare.
In particolare, la Corte di Legittimità conferma che la L. 576/1980 individua un distinto regime di prescrizione a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero: solo in quest'ultimo caso il termine di prescrizione è decennale e decorre dal momento della data di trasmissione all'ente previdenziale della menzionata dichiarazione.
Inoltre la Suprema Corte precisa che il termine di prescrizione è divenuto decennale solo successivamente al 1 gennaio 1996.
Sul tema sono, infatti, intervenute le Sezioni Unite a dirimere un contrasto che era sorto in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria. Con la sentenza n. 6173 del 07/03/2008 è stato pronunciato il seguente principio di diritto: la disciplina contenuta nell'art. 3 commi 9 e 10, L. 335/1998 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge – salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente – il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine essere inferiore, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. c.c., se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente. (vedi anche Cass. n. 4107-2012, in Foglio on line n. 3/2012)

a cura di Ilaria Biagiotti