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giurisprudenza

La Cassazione conferma che, in caso di malattia documentata del difensore, l’udienza penale deve essere rinviata (Cass., Sez. IV Penale, 11 febbraio 2013, n. 6779)

Il Tribunale di Nola rigettava la richiesta di rinvio presentata dal difensore di fiducia dell'imputato per motivi di salute documentati da apposita certificazione (gravidanza con "rischio di parto prematuro per contrazioni uterine persistenti"), rilevando che "fermo l'impedimento, non è specificata la ragione per la quale per un processo di così scarso profilo (guida senza patente) non sia stato possibile nominare un sostituto".
La Suprema Corte, investita della questione, richiamando altre decisioni conformi (Cass., Sez. I, 09 dicembre 2008, n. 47753; Cass., Sez. III, 17 dicembre 2002, n. 3072) statuisce che il difensore di fiducia che è impedito a partecipare all'udienza perché malato non ha l'obbligo di nominare un sostituto processuale e neppure di indicare le ragioni dell'omessa nomina, infatti la legge processuale non impone alcun onere in tal senso.

A cura di Matteo Cavallini

Allegato:
6779-2013