Con la sentenza in commento, la VI Sez. della Corte di Cassazione, confermando che sono applicabili i nuovi parametri, alla liquidazione del compenso dell’Avvocato impegnato in una causa di equa riparazione per irragionevole durata del processo, se successiva all’entrata in vigore del decreto ministeriale 140/2012, definisce “di complessità minima” la relativa attività del legale. Conseguenze ne è che in ragione della “minima complessità della controversia”, comune a questo tipo di procedimenti, si debba applicare per la liquidazione del compenso del legale, all’interno dello scaglione di riferimento, la diminuzione massima prevista per ogni fase, ulteriormente falcidiata del 50%, come disposto dall’art. 9 dello stesso decreto del 2012.
a cura di Lapo Mariani