La lettera con la quale il cliente chiede all'avvocato di non intraprendere azioni per il recupero del compenso a lui dovuto, affermando di voler comunque adempiere, equivale a rinuncia tacita della prescrizione relativa al credito professionale. E' quanto ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe, la quale ha statuito che vi è rinuncia tacita alla prescrizione quando, dal comportamento del debitore, emerge inequivocabilmente tale volontà abdicativa. In ottemperanza all'affermato principio la Corte ha ritenuto le suddette dichiarazioni – che in sostanza rappresentano un ammissione del debito – incompatibili con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Di conseguenza, da tale momento, comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.
a cura di Elena Parrini