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giurisprudenza

La richiesta del cliente al legale di rinviare il recupero coattivo del credito equivale a rinuncia tacita alla prescrizione del diritto del professionista (Cass., Sez. III, 15 maggio 2012, n. 7527)

 La lettera con la quale il cliente chiede all'avvocato di non intraprendere azioni per il recupero del compenso a lui dovuto, affermando di voler comunque adempiere, equivale a rinuncia tacita della prescrizione relativa al credito professionale. E' quanto ha chiarito la Corte di Cassazione nella sentenza in epigrafe, la quale ha statuito che vi è rinuncia tacita alla prescrizione quando, dal comportamento del debitore, emerge inequivocabilmente tale volontà abdicativa. In ottemperanza all'affermato principio la Corte ha ritenuto le suddette dichiarazioni – che in sostanza rappresentano un ammissione del debito – incompatibili con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Di conseguenza, da tale momento, comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione.

a cura di Elena Parrini