Con la sentenza in commento, la Sezione VI° della Corte di Cassazione ha statuito che nei rapporti tra avvocato e cliente, il giudice può sempre adeguare gli onorari del legale al valore effettivo della controversia, quando vi sia una manifesta sproporzione tra il petitum formale e l’effettivo valore, avendo riguardo alla reale importanza della prestazione del patrocinante.
Tale principio si distingue da quanto stabilito ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, quando il valore della controversia viene determinato seguendo i criteri codicistici, fatto salvo l’uso del criterio del decisum nelle cause di pagamento e di risarcimento danni.
a cura di Lapo Mariani