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giurisprudenza

Sulla compensazione delle spese nei giudizi di equa riparazione (Cass., Sez. VI, 8 aprile 2013, n. 8562)

La Corte di Cassazione – con la sentenza in epigrafe – ha ribadito come i giudizi di equa riparazione, per violazione della durata ragionevole del processo, non si sottraggono all'applicazione delle regole poste in tema di spese processuali ex art. 91 e 92 cpc. In altri termini, la parte – la cui pretesa si è rivelata priva di fondamento nell'ambito di tale procedimento – non è sottratta alla statuizione sulle spese processuali, con la conseguenza che, anche nel caso di accoglimento parziale della domanda o quando sussistono giusti e gravi motivi, la normativa nazionale comporta l'applicabilità della regola di cui all'art. 92 cpc sulla compensazione delle spese di lite. In particolare, la Corte ha precisato che non è sufficiente la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto né la mera riduzione della domanda operata dal Giudice in sede decisoria ai fini della compensazione totale delle spese processuali. Ne consegue che la disposta compensazione totale è apparsa – in virtù dei principi richiamati – irragionevole al vaglio della Corte, che ha cassato il decreto impugnato in punto di spese per quanto di ragione, condannando il Ministero alla rifusione della metà residua, stante l'accoglimento soltanto parziale del ricorso.
 
 a cura di Guendalina Guttadauro