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giurisprudenza

Sulla prescrizione presuntiva in tema di compensi dell’avvocato (Cass., Sez. II, 15 aprile 2014, n. 8735)

Il caso affrontato nella sentenza in commento prende le mosse da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il mancato pagamento degli onorari professionali di un avvocato, nel quale era stata eccepita dal cliente la prescrizione presuntiva.
Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione, aveva dichiarato la prescrizione del credito azionato dal legale e per l’effetto aveva revocato il provvedimento monitorio opposto.
Il Tribunale aveva infatti ritenuto, con riferimento allo specifico credito azionato, che nella fattispecie era applicabile la prescrizione presuntiva ex art. 2957 c.c.
Investita della questione, la Suprema Corte di Cassazione affronta il tema della differenza tra prescrizione estintiva e prescrizione presuntiva.
Mentre infatti la prima viene definita alla stregua di una vicenda estintiva del diritto che consegue al mancato esercizio del diritto stesso per un determinato periodo di tempo, la seconda muove dalla presunzione che un determinato credito, data la sua particolare natura, sia stato pagato o che si sia comunque estinto per qualsiasi causa.
Si presuppone cioè, in quest’ultimo caso, che sia stato osservato quanto suole avvenire nella pratica: che il pagamento della determinata prestazione sia fatto prontamente ovvero non molto tempo dopo.
Quindi, mentre elementi costitutivi della prescrizione estintiva sono il decorso del tempo e l’inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio, che estinguono il debito; la prescrizione presuntiva è fondata su una presunzione iuris tantum di avvenuto pagamento del debito.
Ciò posto, continua la Corte, diverso è l’onere probatorio posto a carico del debitore e del creditore nell’ambito della prescrizione presuntiva.
Il debitore eccipiente deve solo dimostrare l’avvenuto decorso del termine temporale previsto dalla legge.
Il creditore, invece, ha l’onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio ovvero avvalendosi dell’ammissione, fatta in giudizio dallo stesso debitore, che l’obbligazione non è stata estinta.
Nel caso di specie, non essendo il legale riuscito a provare la mancata soddisfazione del proprio credito, non avendo deferito giuramento per accertare se si fosse verificata l’estinzione del debito e non avendo il cliente ammesso in giudizio che l’obbligazione non era stata estinta, la Suprema Corte di Cassazione rigetta il ricorso del legale.
 
a cura di Silvia Ammannati