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giurisprudenza

Sulla mancata assoggettabilità ad IRAP per l’avvocato se le spese organizzative dello studio ammontano a quattromila euro (Cass., Sez. VI, Ord., 10 aprile 2013, n.8809)

Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha statuito che non può essere assoggettato al pagamento dell'IRAP un avvocato che abbia speso in un anno euro 4.088 per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili. La cifra di quattromila euro annuali pagata dall’avvocato per affitto e collaborazioni di terzi è troppo bassa per far supporre l’esistenza di una struttura organizzata e dunque esigere il pagamento dell’Irap.

a cura di Elisa Martorana

Allegato:
8809-2013