Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha statuito che non può essere assoggettato al pagamento dell'IRAP un avvocato che abbia speso in un anno euro 4.088 per corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili. La cifra di quattromila euro annuali pagata dall’avvocato per affitto e collaborazioni di terzi è troppo bassa per far supporre l’esistenza di una struttura organizzata e dunque esigere il pagamento dell’Irap.
a cura di Elisa Martorana