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giurisprudenza

Sulla determinazione del compenso spettante ad una avvocato per aver ricoperto l’incarico di membro di una commissione nominata in una procedura concorsuale (Cass., Sez. II, 5 giugno 2012, n. 9044)

Non è riconducibile ad un rapporto professionale l’attività svolta da un avvocato in qualità di membro di una Commissione Tecnica, nominata da una A.U.S.L. nell’ambito di una procedura concorsuale, al fine di esprimere un parere circa le offerte presentate dalle ditte partecipanti alla gara: i componenti della Commissione, infatti, sono investiti di un incarico pubblico di partecipazione ad un organo collegiale dell’amministrazione, che impedisce di applicare all’opera svolta la disciplina che regola le professioni intellettuali ex art. 2229 c.c. e ss. Con questa motivazione, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da un avvocato il quale, per l’incarico svolto come membro della citata Commissione Tecnica, aveva chiesto che il proprio compenso fosse determinato applicando i minimi tariffari e non sulla base dei criteri individuati dalla normativa regionale di riferimento.
 
a cura di Andrea De Capua