In tema di liquidazione delle spese processuali, il limite sancito dal quarto comma dell’art. 91 cod. proc. civ., aggiunto dal d.l. n. 212 del 2011, convertito in legge n. 10 del 2012, opera solo per le liti devolute alla giurisdizione equitativa del giudice di pace e non si applica, quindi, nelle controversie d’opposizione a verbale di accertamento per violazioni del codice della strada.
Queste ultime infatti, pur se di competenza del giudice di pace e di valore non eccedente millecento euro, sono definite con giudizio secondo diritto.
a cura di Sara Fabbiani