Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ha ritenuto che, in caso di accoglimento parziale della domanda il Giudice può, ai sensi dell'art.92 cpc, ed in applicazione del cosidetto principio di causalità, escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa ove le ritenga superflue o eccessive. Tuttavia non può condannare la stessa parte vittoriosa ad un rimborso delle spese sostenute dalla controparte, indipendentemente dalla soccombenza, poichè tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale che tali spese siano state causate all'altra parte a seguito di mancato rispetto dell'art. 88 cpc.
A cura di Ilaria Chiosi