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giurisprudenza

Alla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense si applica la normativa pubblicistica di annullamento del ruolo per i crediti più risalenti (Cass. Sez. VI, Ord., 1 luglio 2022, n. 21031)

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha avuto modo di tornare a pronunciarsi sulla possibilità di applicare anche alla Cassa Forense la normativa speciale pubblicistica che aveva previsto la c.d. “rottamazione” del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti e, nello specifico, (a) l’annullamento automatico dei crediti iscritti a ruolo sino al 31.12.1999 per importi inferiori a € 2.000,00, e (b) l’automatico discarico dei ruoli sino alla stessa data, per importo superiore ad € 2.000,00 € e non interessati da attività di riscossione.

Con il proprio ricorso per cassazione, infatti, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense contestava l’applicabilità della suddetta disciplina di tipo, appunto, pubblicistico ad un ente avente natura privata e caratterizzato da una proprio autonomia contabile.

Ebbene, secondo la Cassazione, la Cassa Forense è sì un ente privatizzato, ma è comunque deputato allo svolgimento di una funzione pubblica quale quella previdenziale, ed il legislatore gli ha concesso in maniera del tutto eccezionale il diritto di provvedere alla riscossione mediante ruolo, e cioè attraverso un sistema normalmente riservato agli enti pubblici (unici soggetti a cui è consentito formare il titolo esecutivo senza l’ausilio dell’autorità giudiziaria); quindi, secondo la Corte, lo stesso legislatore può legittimamente disciplinare detta riscossione, imporre limiti alla stessa o non consentire più la riscossione a mezzo ruolo per i ruoli più risalenti.

Fra l’altro, la Cassazione evidenzia come la legge 228/2012 non ponga alcuna distinzione tra ruoli attinenti a crediti consegnati da soggetti pubblici o comunque da soggetti istituzionalmente beneficiari di finanziamenti pubblici, da una parte, e ruoli concernenti invece crediti vantati da soggetti privati, dall’altra; la legge in questione, invero, come univocamente desumibile dal tenore letterale della stessa, riguarda indistintamente tutti i crediti iscritti in ruoli esecutivi sino al 31.12.1999, ed è ispirata all’esigenza di razionalizzazione dei bilanci di tutti gli enti creditori (a prescindere dalla loro natura di soggetto pubblico o, come nella specie, di soggetto privato che eccezionalmente provvede alla riscossione attraverso il ruolo), attuata proprio mediante la “rottamazione” del sistema di riscossione a mezzo ruolo relativamente ai ruoli più risalenti.

D’altro canto, sono proprio il Giudici di legittimità a rilevare come la legge 228/2012 non incida sui diritti di credito degli enti, ma solo sulla procedura di riscossione, atteso che il disposto annullamento del ruolo non coincide con l’annullamento del credito sottostante, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore secondo le procedure ordinarie.

Dunque, ed in conclusione, secondo la Cassazione l’annullamento dei ruoli e l’eliminazione contabile dei relativi crediti dallo stato patrimoniale, non pregiudicano in alcun modo l’esercizio da parte dell’ente previdenziale delle ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall’ordinamento giuridico, in quanto ciò che viene meno è solamente il titolo esecutivo, costituito dal ruolo, e non anche il ricollegato diritto di credito, che ben potrà essere successivamente azionato in proprio dall’ente creditore, con gli strumenti di tutela ordinariamente apprestati dall’ordinamento per i soggetti privati.

A cura di Cosimo Cappelli