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giurisprudenza

Ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo del Concessionario della riscossione (Cass., Sez. V, Ord., 12 ottobre 2016, n. 20611)

Con la recente ordinanza n. 20611 depositata lo scorso ottobre, la quinta Sezione della Corte di Cassazione ha confermato un proprio precedente orientamento, dichiarando legittimo il ricorso avverso l’estratto di ruolo, finalizzato a far valere l’invalidità della cartella di pagamento non notificata.

Più precisamente, la questione sottoposta al vaglio della Suprema Corte traeva origine dal ricorso presentato da un contribuente dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente, avverso il ruolo riferito a debiti di natura tributaria di cui il contribuente medesimo era venuto a conoscenza solamente dall’estratto di ruolo richiesto al Concessionario della riscossione; ricorso che la C.T.R. della Campania, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva ritenuto inammissibile sostenendo che l’estratto di ruolo, non essendo atto impugnabile e non essendo stato notificato, non poteva ritenersi atto legittimo all’introduzione della controversia, secondo la previsione normativa per cui la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo.

Tuttavia, tale decisione era stata impugnata da parte del contribuente con ricorso dinanzi al Giudice di legittimità, che ha da ultimo condiviso le doglianze di parte ricorrente richiamandosi ad una pronuncia delle Sezioni Unite (la n. 19704 del 2015), che avevano già avuto modo di riconoscere la legittimità di un ricorso proposto avverso la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – si sia venuti a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal Concessionario della riscossione.

In definitiva, alla luce dell’orientamento ormai pressoché consolidato della Corte di Cassazione, può considerarsi pacifica la possibilità di impugnare la cartella di pagamento (e/o il ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza solamente attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal Concessionario, posto che una lettura costituzionalmente orientata della normativa in materia impone di ritenere che la previsione di impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisce l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza.

A cura di Cosimo Cappelli

 

Allegato:
20611-2016