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giurisprudenza

Ancora sulla procura e sull’estensione dei poteri del difensore nel giudizio di appello (Cass., Sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25148)

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione torna ad affrontare la vexata quaestio relativa alla idoneità o meno della procura rilasciata sulla copia notificata dell'atto di appello (atto diverso da quelli indicati dall'art. 83, comma 2, c.p.c.) a conferire il potere di proporre appello incidentale.
Secondo un primo orientamento, consolidatosi nel tempo (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6 ottobre 2005, n. 16464; Cass. Civ., Sez. III, 15 febbraio 2001, n. 2218; Cass. Civ., Sez. Lav., 5 giugno 1996, n. 5243; Cass. Civ., Sez. II, 7 novembre 1992, n. 12047) la Corte aveva ritenuto che la procura apposta in calce all'atto di impugnazione notificato, in mancanza di una espressa manifestazione di volontà, abilitasse il difensore dell'appellato alla sola resistenza passiva al giudizio senza poter proporre appello incidentale.
Con la sentenza n. 4793 del 1° marzo 2007 (pubblicata su Il Foglio del Consiglio n. 2 del 13 giugno 2007, pagg. 26 ss.) la Corte aveva rivisto il proprio orientamento riconoscendo il potere di proporre appello incidentale in tali ipotesi sull'assunto che dovesse essere privilegiato l'interesse sostanziale della parte che risulterebbe sminuito laddove non si consentisse al difensore nominato la facoltà di esercitare tutti i poteri e di compiere tutte le domande (ivi compresa quella proposta in via incidentale) in favore del proprio assistito.
Con la pronuncia in esame, invece, la Corte ritiene di dover nuovamente cambiare orientamento: ritenendo necessario, per la proposizione dell'appello incidentale, un mandato difensivo ad hoc che non può ravvisarsi nel semplice rilascio della procura in calce all'atto di appello notificato (atto non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 83 c.p.c.) senza una espressa manifestazione di volontà in tal senso; e ciò in considerazione del fatto che l'impugnazione incidentale comporta una iniziativa della parte che aveva fatto una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata e può avere ad oggetto capi della sentenza non investiti dalla impugnazione principale ovvero può essere diretta contro una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione, poteri particolarmente rilevanti e che incidono sulla sfera soggettiva della parte assistita.

A cura di Cosimo Papini

Allegato:
25148-2008