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giurisprudenza

Astensione dalle udienze e sospensione del corso della prescrizione (Cass., Sez. II Pen., 22 maggio 2008, n. 20574)

 

Ogni qualvolta si deve computare il tempo della prescrizione in relazione a quello del rinvio di un’udienza a seguito di una astensione collettiva dalle udienze, si pongono spesso dubbi circa i calcoli, anche in rapporto a quanto previsto dall’art. 159 c.p.
Si sosteneva nel ricorso oggetto della sentenza in esame che, nel caso di astensione, la sospensione della prescrizione per tutto il periodo del lungo rinvio che era stato disposto dal Giudice contrasterebbe con la nuova formulazione dell’art. 159 c.p., più favorevole al reo e dunque applicabile retroattivamente.
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, evidenziando come occorra distinguere tra il caso della sospensione della prescrizione conseguente a rinvio per impedimento di imputato o difensore da quello disposto a seguito di richiesta degli stessi. Nel primo caso (impedimento) il rinvio non potrà superare i due mesi di tempo, al massimo decorrenti dal momento in cui l’impedimento sia cessato. Nella seconda ipotesi (richiesta), invece, non vi sono tali limiti e la sospensione coprirà l’intero arco di tempo del rinvio stabilito dal Tribunale.
L’astensione collettiva dalle udienze, pur essendo un libero esercizio di un diritto di libertà sindacale (v. Corte Costituzionale, sentenze n. 114 del 31 marzo 1994 e n. 171 del 27 maggio 1996) ha ribadito la Corte secondo un già esistente orientamento, seguito anche alle sezioni civili, non costituisce un caso di legittimo impedimento a comparire. Ne consegue dunque che la richiesta di differimento per adesione all’astensione deve essere ricondotta alla seconda ipotesi prevista dall’art. 159, co. I, n. 3 c.p. e, pertanto, non è sottoposta al limite dei due mesi ivi indicato.
Concludendo: secondo la Cassazione, a fronte di adesione all’astensione dalle udienze dell’avvocato, la sospensione della prescrizione opera per l’intero periodo di tempo del rinvio che il Tribunale disporrà.

A cura di Giacomo Passigli