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giurisprudenza

Astensione dalle udienze: valida l’ordinanza-ingiunzione notificata al solo legale rappresentante dell’organismo che ha deliberato l’astensione. (In riferimento ad un’ipotesi in cui la sanzione era stata elevata esclusivamente nei confronti del legale rappresentante, e ad esso solo notificata). (Cass. Sez. Lav. 21 aprile 2009, n. 9461)

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con sentenza del 21 aprile 2009, ha affrontato il tema della validità dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Avellino in conseguenza del mancato rispetto del termine minimo di preavviso relativo alla proclamazione dell’astensione dalle udienze.
In punto di fatto avveniva che, a seguito della proclamazione dell’astensione dalle udienze, la Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, rilevando il mancato rispetto del termine di preavviso, deliberò di sanzionare la condotta tenuta dall’organismo che aveva deliberato l’astensione.
Occorre sottolineare che tale deliberazione veniva notificata al solo legale rappresentante legale dell’organismo.
Successivamente seguiva l’ordinanza-ingiuzione emanata dalla Direzione provinciale del lavoro, anch’essa notificata al solo legale rappresentante dell’organismo associativo.
Nel giudizio di primo grado, l’ordinanza-ingiunzione veniva annullata (pur in carenza di un’impugnazione della deliberazione inerente l’irrogazione della sanzione) in considerazione del fatto che la deliberazione con cui la Commissione di garanzia aveva sanzionato l’organismo non avrebbe dovuto essere notificata al solo rappresentante legale dell’organismo, ma a tutti i coobbligati in solido: ossia a tutti gli avvocati che avevano aderito all’astensione.
La Suprema Corte ritiene erronea la ricostruzione del giudice di primo grado in forza di due distinti argomenti.
In primo luogo, infatti, la Suprema Corte rileva che l’ordinanza-ingiunzione è stata notificata all’unico soggetto individuato nel provvedimento sanzionatorio: in altri termini, poiché il provvedimento sanzionatorio era stato elevato nei confronti del legale rappresentante dell’organismo, ad esso soltanto doveva essere notificato la conseguente ordinanza-ingiunzione.
In secondo luogo, la Suprema Corte censura il ragionamento condotto dal primo giudice laddove esso ha inteso dedurre un vizio dell’ordinanza-ingiunzione dalla mancata notificazione del provvedimento sanzionatorio a tutti gli obbligati. Ritiene cioè la Corte che la mancata notificazione della deliberazione della Commissione di garanzia a tutti i professionisti destinatari del provvedimento, non può produrre l’effetto di invalidare la conseguente ordinanza-ingiunzione (notificata all’unico soggetto individuato nel provvedimento sanzionatorio della Commissione di garanzia). 

A cura di Sara Fabbiani

Allegato:
9461-2009