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giurisprudenza

Avvocati. Sulle modalità di svolgimento del tirocinio non decide il C.N.F. La competenza è del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2007, n. 27184)

Nell’ordinanza in esame le Sezioni Unite affermano la giurisdizione generale del giudice amministrativo in relazione alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sulle modalità di espletamento della pratica forense e al provvedimento con cui, sulla base della prima, è stata rigettata la richiesta del certificato di compiuta pratica.
In conformità all’orientamento espresso del Consiglio di Stato con sentenza n. 619 del 2004 secondo cui “le delibere con le quali il consiglio dell’ordine degli avvocati fissa le modalità di espletamento della pratica forense sono provvedimenti amministrativi, rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo”, l’ordinanza in esame non pone alcun dubbio sulla natura vincolata della delibera dell’Ordine degli Avvocati avente ad oggetto le modalità di espletamento della pratica forense: il rilascio del certificato avrebbe valore di mera attestazione in quanto atto consequenziale e sostanzialmente vincolato in funzione certificatoria. La delibera di carattere generale, costituendo un provvedimento amministrativo, fa radicare la giurisdizione di legittimità in capo al giudice amministrativo. Non spetta pertanto al C.N.F., cui è possibile ricorrere per l’impugnazione di decisioni assunte dal Consiglio dell’Ordine, né sindacare la delibera generale né il mancato rilascio del certificato anche in relazione, sottolinea la Corte, al principio della ragionevole durata del processo, sancito dall’art. 111 Cost.

A cura di Enea Baronti

Allegato:
27184-2007