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giurisprudenza

Avvocato giovane, sanzione mitigata (C.N.F., Sent., 25 ottobre 2024, n. 392)

Con la sentenza n. 392 del 25 ottobre 2024, il C.N.F. ha affrontato un caso emblematico di responsabilità disciplinare dell’avvocato per condotte di particolare gravità connesse al concorso esterno in associazione mafiosa, con particolari ed importanti implicazioni in tema di mitigazione sanzionatoria per giovane età ed inesperienza professionale.

La fattispecie in sintesi: il procedimento disciplinare ha tratto origine dalla misura cautelare domiciliare disposta dal GIP nel febbraio 2020 nei confronti di un avvocato, nell’ambito di un’indagine per concorso esterno in associazione mafiosa, contestando altresì numerose condotte poste in essere nel 2017/2018 concretizzatesi in plurimi comportamenti di eccezionale gravità e del tutto violativi dei doveri deontologici fondamentali.

L’avvocato era stato incolpato di esser stato un “corrispondente” fra affiliati di un clan mafioso, recapitando messaggi fra detenuti e partecipando a riunioni fra di loro; di particolare gravità la partecipazione ad un pranzo con esponenti di spicco, nella cui occasione l’avvocato aveva reso consulenza su come eludere le intercettazioni.

La ricorrente, quindi, ha impugnato con 5 motivi di ricorso la decisione avanti il C.N.F., il quale ha affrontato diverse questioni processuali, tra cui l’utilizzabilità delle intercettazioni provenienti dal procedimento penale nel giudizio disciplinare, le modalità per l’organo disciplinare per ammettere i mezzi istruttori (non potendo ammettersi acquisizioni probatorie generiche o eccentriche rispetto al procedimento) ed i rapporti fra procedimento disciplinare e penale.

La sentenza, però, si distingue per la particolare ed innovativa presa di posizione del C.N.F. sulla sanzione inflitta all’avvocato, che ha tenuto conto della giovane età ed inesperienza della ricorrente.

Difatti, pur confermando la responsabilità disciplinare, ha accolto il quinto motivo di ricorso relativo alla quantificazione della sanzione, riducendola a tre anni di sospensione.

La decisione si è fondata su una valutazione complessiva che tiene conto della giovane età dell’incolpata, della sua sostanziale resipiscenza, dell’assenza di precedenti disciplinari e, soprattutto, della circostanza che si era trovata “in un contesto lavorativo e professionale particolarmente insidioso quando non aveva ancora maturato un’adeguata esperienza professionale per poter autonomamente fronteggiare la spinta collusiva di clienti di grosso spessore criminale”.

Sotto questo aspetto, quindi, il C.N.F. ha mostrato una particolare sensibilità nei confronti delle circostanze attenuanti nei procedimenti disciplinari forensi, dimostrando come anche in presenza di condotte di estrema gravità, la giovane età e l’inesperienza professionale possano costituire fattori di mitigazione sanzionatoria, così quindi aprendo la strada a valutazioni prettamente “individualizzate” che tengano conto del contesto professionale in cui l’avvocato si è trovato ad operare, particolarmente quando si tratti di professionisti alle prime armi esposti a vicende criminali di particolare intensità.

A cura di Andrea Goretti