Con la pronuncia in commento, il CNF ha ribadito il principio secondo cui la sanzione disciplinare può essere ridotta se l’incolpato dimostra pentimento e consapevolezza del proprio errore, sottolineando l’importanza del pentimento e del cambiamento di comportamento successivo all’illecito disciplinare come indicatori di una condotta corretta.
La determinazione della sanzione disciplinare, chiarisce il Consiglio, “non è frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti (art. 21 cdf), avuto riguardo alla gravità dei comportamenti contestati, al grado della colpa o all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato precedente e successivo al fatto, alle circostanze -soggettive e oggettive- nel cui contesto è avvenuta la violazione, ai precedenti disciplinari, al pregiudizio eventualmente subito dalla parte assistita e dal cliente, nonché a particolari motivi di rilievo umano e familiare, come pure alla buona fede del professionista”.
Nel rispetto dei principi espressi dall’articolo 21 del Codice Deontologico Forense, quindi, ha comminato la sanzione dell’avvertimento, che rappresenta una forma attenuata di sanzione disciplinare.
A cura di Costanza Innocenti