Il Consiglio Nazionale Forense, con la decisione in commento, si pronuncia sulla vicenda di un Avvocato dichiarato fallito, in proprio e quale socio illimitatamente responsabile, di una società in nome collettivo avente ad oggetto attività immobiliare.
Secondo il CNF deve disporsi la cancellazione dall’Albo dell’Avvocato, ai sensi dell’art. 17 L. 247/2012 sotto il profilo della perdita del requisito della condotta irreprensibile, nonché dell’art. 18, lett. c), a mente della quale l’iscrizione nell’Albo è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite”.
A cura di Costanza Innocenti