Nella sentenza che di seguito pubblichiamo la Suprema Corte ribadisce come ai fini della liquidazione dell'indennizzo dovuto ad un professionista per le prestazioni rese in favore della pubblica Amministrazione in assenza di un valido contratto di prestazione d'opera professionale, la tariffa professionale, ancorché richiamata in una parcella vistata dal competente Consiglio dell'Ordine, non può trovare applicazione diretta, ma può assumere rilievo solo come parametro di valutazione. Infatti, l'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. per l'ipotesi di ingiustificato arricchimento dev'essere liquidato nei limiti del vantaggio arrecato al beneficiario, con riguardo all'entità dell'effettiva diminuzione patrimoniale subita da chi abbia reso la prestazione in virtù del contratto invalido.
A cura di Sara Fabbiani