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giurisprudenza

Cassa Forense: l’intervenuta privatizzazione non esclude la riscossione a mezzo di ruoli esattoriali (Cass., Sez. Lav., 26 ottobre 2015, n. 21735)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha statuito che ai sensi dell’art. 18, comma 6, della l. n. 576/80, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense può riscuotere contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati, secondo le norme previste per le imposte dirette.
In particolare, al professionista erano state notificate delle cartelle di pagamento per contributi previdenziali dovuti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando la falsa applicazione dell’art. 24 d. lgs. n. 46/99, in relazione all’art. 17, comma 3, della medesima normativa.
Il professionista a sostegno delle proprie tesi difensive ha fatto riferimento alla sentenza Corte Costituzionale n. 372/97, in virtù della quale deve ritenersi che l’esazione mediante iscrizione a ruolo sia preclusa ove il debitore di contributi previdenziali non pubblici contesti l’esistenza o l’entità del debito.
La Suprema Corte, in via preliminare, ha rilevato che quanto disposto dalla sentenza della Consulta richiamata dall’impugnante non trova applicazione nel caso di specie; il Giudice delle leggi ha, infatti, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 6, della L. n 576/80 (riforma del sistema previdenziale forense) nella parte in cui, in caso di contestazione del credito o della sua entità da parte del debitore, non permette all’autorità giudiziaria ordinaria di sospendere l’esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ad entrate di natura non tributaria.
La Corte di Cassazione ha ribadito il costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, ai sensi dell’art. 18, comma 6, L. n. 576/80, anche successivamente all’intervenuta privatizzazione, può riscuotere i contributi insoluti a mezzo di ruoli da essa compilati, in osservanza delle norme previste per la riscossione delle imposte dirette.
La Suprema Corte ha, infatti, sottolineato che l’art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/99 dispone che la riscossione delle entrate già esatte con tale sistema deve continuare ad effettuarsi mediante ruolo, secondo le disposizioni vigenti nel momento di entrata in vigore del decreto legislativo.

A cura di Elisa Martorana