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giurisprudenza

Compatibilità del divieto di inderogabilità dei minimi tariffari con il Trattato CEE (Corte Giustizia CE, Sez. VII, Ord., 5 maggio 2008, Causa C-386/07)

Ancora una volta la Corte di Giustizia è stata chiamata a pronunciarsi sulla inderogabilità dei minimi tariffari e dell’annoso quesito sul se una normativa nazionale che vieti, anche al Giudice, di derogare ai predetti limiti minimi contrastino con le norme degli artt. 10 e 81 del Trattato delle Comunità Europee.
In conformità con le precedenti statuizioni (si veda CGCE, 19 febbraio 2002, C-35/99 e CGCE, 5 dicembre 2006, C-94,202/2004), la Corte ha escluso tale contrasto facendo leva sul procedimento di formazione delle tariffe che prevede l’intervento del Ministro di Grazia e Giustizia, sentiti il Consiglio di Stato ed il Comitato interministeriale dei prezzi: essendo quindi previsto un intervento pubblicistico in funzione di controllo ed attraverso il quale il provvedimento assume natura normativa il contrasto viene ad escludersi.
Viceversa, qualora il procedimento non preveda alcuna forma di controllo, il contrasto si presenterebbe in modo chiaro con conseguente disapplicazione della normativa italiana ostativa.
Oltre a ciò, continua la Corte come aveva già espresso nelle precedenti decisioni, l’impianto normativo impedisce anche di ipotizzare che lo Stato Italiano abbia potuto favorire accordi o intese in contrasto con le norme del Trattato poiché il sistema è congegnato in modo tale da evitare che il sistema tariffario possa trasformarsi in un accordo o in una intesa restrittiva essendo previsto il potere del giudice di derogare ai predetti limiti in ragione di determinate circostanze.
Occorre ricordare ai lettori che il principio enunciato dalla Corte riguarda la liquidazione delle tariffe giudiziali e non quelle stragiudiziali per le quali già con la pronuncia C-94,202/2004 era stato invece individuato il contrasto e rispetto al quale l’ordinamento italiano si è adeguato nel 2006 con il decreto Bersani.

A cura di Niccolò Andreoni

Allegato:
386-07