Direttore Responsabile:

Susanna Della Felice

Coordinatore di Redazione:

Lapo Mariani

giurisprudenza

Competenza territoriale del Consiglio dell’Ordine e parti necessarie del procedimento (Cass., Sez. Un., 30 giugno 2008, n. 17760)

Il caso di specie vedeva un professionista indagato, non solo penalmente, ma anche disciplinarmente per aver rivolto parole offensive al PM dopo la lettura del dispositivo di sentenza di condanna del cliente.
Della questione venivano informati sia il COA presso cui era stato compiuto il reato e che aveva dato vita al procedimento disciplinare sia il COA del luogo in cui il professionista era iscritto e che aveva proceduto solo a raccogliere dichiarazioni.
Il CNF investito del conflitto positivo di competenza aveva statuito attribuendo la competenza del primo in virtù del criterio della prevenzione.
La decisione è stata, tuttavia, portata all’esame della Cassazione in virtù del fatto che una parte necessaria del procedimento (PM) ero lo stesso che aveva dato vita al procedimento disciplinare ed era coinvolto nel procedimento stesso; siccome nel soggetto parte necessaria del procedimento disciplinare confluivano anche i ruoli di esponente, teste dell’accusa e parte offesa, si prospettava una incompatibilità territoriale del COA individuato come competente.
La Corte, seppur riconoscendo come reale la problematica enunciata per il fatto che nel riparto di competenze in sede amministrative e giurisdizionali alle volte i ruoli posso confondersi, ha escluso tale incompatibilità in virtù della previsione legislativa di meccanismi tali da evitare episodi che possano turbare la serenità di celebrazione del procedimento individuando espressamente le ipotesi di trasmigrazione della pratica presso altra sede.

a cura di Niccolò Andreoni

Allegato:
17760-2011