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giurisprudenza

Condanna alle spese in caso di dolo o colpa grave

Nel caso in esame, veniva impugnato con regolamento preventivo di giurisdizione un provvedimento di archiviazione di un esposto, con cui era stata richiesta la cancellazione dall’elenco speciale di un Avvocato iscritto nell’Albo dell' Aquila.
La Corte di Cassazione, nel respingere tale ricorso, liquidava le sole spese di lite a carico della ricorrente.
La Corte non riteneva, altresì, che ricorresse la sussistenza della disposizione di cui all’art. 385, ultimo comma. c.p.c. in base alla quale la Corte di Cassazione può “ anche d’ufficio, condannare la parte soccombente al pagamento a favore della controparte di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave”.
Nell'ambito della motivazione del provvedimento, la Corte, con un articolato ragionamento, enunciava il seguente principio guida dell’applicazione dell’art 385, ultimo comma, c.p.c.: “ non è sufficiente la mera infondatezza, delle tesi di parte soccombente per aversi condanna ex art 385, ultimo comma c.p.c., ma è altresì necessario la dimostrazione se non del dolo, quantomeno della colpa grave che ha caratterizzato il ricorso alla tutela giurisdizionale”.
In conclusione, perché possa sussistere una lesione dei diritti della parte vincitrice (che darebbe luogo alla liquidazione della somma in via equitativa) occorre: “che emergano, anche indiziariamente, elementi da cui desumere che la condotta processuale della parte soccombente sia stata in maniera consapevole contraria alle regole generali di correttezza e buona fede, in relazione al dovere di solidarietà di cui all’art 2 Cost., quindi illecita perché si è risolta in un abuso del processo”.

A cura di Walter Sardella

Allegato:
25831-2007