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giurisprudenza

Condanna alle spese in favore del terzo chiamato in causa dal convenuto in ipotesi di reiezione della domanda principale (Cass., Sez. III, 28 agosto 2007, n. 18205)

Segnaliamo all’attenzione dei Colleghi una sentenza della Corte di Cassazione che, dopo aver richiamato interessanti principi in tema di onere della prova, afferma che in ipotesi di chiamata in garanzia del convenuto, qualora venga respinta la domanda principale è corretto che l’attore venga condannato a rifondere le spese di lite del terzo chiamato anche nell’ipotesi in cui venga rigettata la domanda di garanzia. La Corte, richiamando un consolidato principio secondo il quale “in caso di chiamata del terzo in garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto”, arriva ad affermare che la reiezione della specifica domanda di garanzia non determini la soccombenza del chiamante ma dell’attore la cui domanda viene respinta laddove l’unica ragione della chiamata in causa derivi proprio dalla proposizione della domanda principale.

A cura di Cosimo Papini

Allegato:
18205-2007