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giurisprudenza

Configurabile l’illecito disciplinare anche in assenza di danno o di suo risarcimento (C.N.F., Sent., 28 giugno 2024, n. 276)

La vicenda vede coinvolto un Collega sanzionato dal CDD di appartenenza con la misura della censura a seguito del mancato rispetto del termine per l’impugnazione di una sentenza resa a carico di un Cliente.

Richiamando la costante giurisprudenza propria e della Cassazione, il CNF ribadisce che la sussistenza dell’illecito deontologico è indipendente dalla produzione di un danno, circostanza che può rilevare esclusivamente in sede di determinazione della sanzione.

L’illecito disciplinare si configura, difatti, a prescindere dalla produzione e dall’entità del danno subito dal cliente a seguito della condotta illecita, posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.

Il pregiudizio eventualmente subìto dalla parte assistita o da terzi a causa dell’illecito deontologico costituisce quindi uno degli aspetti che il giudice disciplinare deve valutare nella determinazione della sanzione (art. 21, co. 4 CDF), ma non assurge ad elemento costitutivo della fattispecie. Da ciò discende che l’assenza di un danno ovvero del suo risarcimento derivanti da una condotta deontologicamente rilevante non fa venir meno l’illiceità disciplinare, ma può al più essere valutato solo ai fini della commisurazione della relativa sanzione. Per tale ragione, il CNF, valutati complessivamente i fatti ed il comportamento del ricorrente, applica la più lieve sanzione dell’avvertimento.

A cura di Costanza Innocenti