Con sentenza 422/2024 il Consiglio Nazionale Forense, ha statuito che costituisce grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, in violazione degli artt. 9 e 5 c.d.f., confezioni un atto di quietanza e liquidazione dell’assicurazione falso, spacciandolo per vero.
Il ricorrente avvocato adisce il CNF per l’annullamento della decisione del CDD del Veneto con cui veniva sanzionato con la sospensione per due mesi dall’esercizio della professione. Il CDD aveva ritenuto la responsabilità disciplinare dell’avvocato che aveva omesso di compiere atti inerenti al mandato ricevuto e diretti a richiedere il risarcimento del danno che la cliente aveva subito in conseguenza di un sinistro, aveva predisposto un atto di quietanza falso, contraffacendone un altro emesso per altra posizione dallo stesso assicuratore, inserendo la nuova cliente come beneficiaria della somma di Euro 22.000,00 e apponendovi un numero di sinistro di fantasia, e infine aveva falsamente comunicato alla cliente la pendenza di trattative in realtà mai avviate con l’assicuratore e le aveva fatto sottoscrivere la falsa quietanza da lui predisposta.
L’avvocato adduceva quali motivi per l’appello: 1) “l’erronea ricostruzione dei fatti”: si sarebbe adoperato per coltivare la pratica scrivendo alcune raccomandate allo scopo di interrompere la prescrizione; 2) “l’omessa o insufficiente valutazione delle circostanze attenuanti”: sostenendo di essere incensurato da 25 anni, di essersi adoperato per la prescrizione, di voler corrispondere l’indennizzo alla cliente mediante la sua copertura assicurativa e le gravi condizioni di salute in cui versava;3) “l’eccessiva severità della sanzione comminata”: secondo cui la sanzione ricevuta andava sostituita con la censura; 4) “incertezza del diritto all’indennizzo in capo alla cliente”: secondo cui egli avrebbe sempre nutrito dubbi sulla sussistenza del diritto al risarcimento dei danni in capo alla cliente.
Il C.N.F., nel respingere l’appello, statuisce che le condotte poste in essere dall’avvocato violano gli artt. 26.3, 27.6, 9.1, 10 e 12 del CDF e appaiono particolarmente gravi alla luce del fatto che “hanno profondamente minato la fiducia da cui trae fondamento il rapporto tra l’avvocato e la parte assistita”, principio cardine della funzione sociale dell’avvocato.
Pertanto il C.N.F., conferma la decisione del CDD del Veneto, resa in applicazione della sentenza della Suprema Corte (Corte di cassazione, SS.UU., sentenza n. 17534 del 4 luglio 2018).
A cura di Maria Chiara Cerbioni