La pronuncia muove dalla vicenda di un Avvocato che, a seguito di attività difensiva asseritamente posta in essere a favore del Cliente, viene revocato nell’incarico non avendo dato seguito al mandato conferito.
Il Cliente, conseguentemente, richiedeva la restituzione della documentazione fornita, nonché dell’acconto versato, senza però ricevere alcuna risposta.
Il CNF, investito della questione, conferma il proprio consolidato orientamento, stabilendo che “l’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario”.
A cura di Costanza Innocenti