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giurisprudenza

Del termine prescrizionale dell’azione disciplinare (Cass. Sez. Un., 9 magio 2011, n. 10071)

La suprema Corte, con la sentenza in epigrafe, ha ribadito un orientamento già espresso, secondo cui – in tema di procedimento disciplinare – la censura di irregolare composizione del Consiglio dell'ordine, per mancata rituale convocazione di tutti i membri, non può essere dedotta, – se la relativa eccezione non è già stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al COA – come motivo di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, né dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato un principio importante in ordine al termine iniziale prescrizionale dell'azione disciplinare, poiché distingue l'ipotesi, di cui all'art. 38 della l.p., che contempla un potere di iniziativa abbastanza discrezionale esercitabile con il solo riferimento alla condotta tenuta dall'iscritto, dall'altra ipotesi di cui all'art. 44, che ha ad oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione.

Ne consegue che – nel primo caso ex art. 38 l.p. – il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; mentre nel secondo – di cui all'art. 44 – la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, ossia, dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che costituisce un fatto esterno alla condotta.

La Corte, in particolare, ha poi precisato che – quando l'addebito ha ad oggetto gli stessi fatti contestati in sede penale – si impone la sospensione del giudizio disciplinare in pendenza del giudizio penale, in base all'art. 295 cpc.

Difatti, posto che l'art. 653 cpp si riferisce ai procedimenti disciplinari davanti alle “pubbliche autorità”, deve ritenersi che “la pregiudizialità opera anche nella fase amministrativa del procedimento – escludendo la decorrenza del termine prescrizionale – a prescindere dalla effettiva sussistenza di un provvedimento di sospensione del procedimento disciplinare” ( Cass. sez.un. 1 Febbraio 2010 n. 2223). 

Si richiamano, in punto di prescrizione dell'azione disciplinare:

Cass. sez. III, 7 Maggio 2009 n. 10517 (Foglio n. 3/2009)

Cass. civ. sez.un., 25 Luglio 2007 n. 16402 (Foglio n. 1/2008)

A cura di Guendalina Guttadauro