La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, essendo stata dedotta dal ricorrente la violazione del giudicato – poiché la pronunzia sulle spese legali avrebbe dovuto ricomprendere, a suo dire, anche quelle anteriori alla causa – ha affermato che le spese per l'assistenza legale anteriori all'instaurazione del giudizio rientrano tra quelle concernenti “ lo studio della controversia”, che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice che provvede sulla domanda.
Ne consegue che – una volta esaurito il giudizio – non è proponibile una nuova e autonoma domanda, con cui si richiede il rimborso delle spese legali affrontate prima del processo, se il Giudice ha già statuito sulle stesse, ritenendo di compensarle.
A cura di Guendalina Guttadauro