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giurisprudenza

Della liquidazione delle spese processuali (Cass., Sez. III, 19 aprile 2011, n. 8985)

La Corte di Cassazione, con la sentenza in epigrafe, essendo stata dedotta dal ricorrente la violazione del giudicato – poiché la pronunzia sulle spese legali avrebbe dovuto ricomprendere, a suo dire, anche quelle anteriori alla causa – ha affermato che le spese per l'assistenza legale anteriori all'instaurazione del giudizio rientrano tra quelle concernenti “ lo studio della controversia”, che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice che provvede sulla domanda.

Ne consegue che – una volta esaurito il giudizio – non è proponibile una nuova e autonoma domanda, con cui si richiede il rimborso delle spese legali affrontate prima del processo, se il Giudice ha già statuito sulle stesse, ritenendo di compensarle.

A cura di Guendalina Guttadauro

Allegato:
8985-2011