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giurisprudenza

Dell’impugnazione del provvedimento conclusivo del procedimento previsto dalla legge 794 del 1942 ( Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2011, n. 390)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe   hanno affermato che –  fermo restando  il rilievo che assume il contenuto del provvedimento – l'individuazione del mezzo determinato di impugnazione esperibile viene fatta sulla base della qualificazione data dal Giudice all'azione proposta ed alla decisione, secondo il rito seguito in concreto nel rispetto dell'esigenza di certezza e di affidamento della parte interessata.

In particolare, l'applicazione di tale principio di diritto in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, per onorari ed altre spettanze professionali dovute dal cliente al proprio difensore, comporta necessariamente – ai fini del regime impugnatorio del provvedimento, come sentenza o ordinanza ex art. 30 della legge n. 794 del 1942 –  un'indagine sugli atti, al fine di accertare se l'adozione da parte del giudice di merito di quella determinata forma del provvedimento decisorio sia stata o meno il risultato di una scelta consapevole, anche se implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento.

A cura di Guendalina Guttadauro