La sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto da un avvocato avverso la decisione con la quale il Consiglio distrettuale di disciplina di Torino gli aveva comminato la sanzione dell’avvertimento, per violazione dell’art. 33 c.1 del Codice Deontologico Forense 2014, per non aver provveduto a trasmettere tempestivamente la documentazione riguardante un incarico professionale -dal medesimo espletato in favore di una società- alla compagnia di assicurazione tenuta, in virtù di una polizza di tutela giudiziaria, al rimborso delle spese legali anticipate da detta società per l’attività professionale svolta.
Assumeva il ricorrente che la sentenza impugnata andava integralmente riformata in quanto, fra l’altro, il Consiglio distrettuale di disciplina non aveva accolto la sua istanza di rinvio dell’udienza di comparizione, fondata su un legittimo e documentato impedimento, sul presupposto che la comunicazione non fosse stata tempestiva e che l’impedimento non fosse assoluto.
Il CNF accoglie il ricorso, rilevando che lo specifico impedimento addotto e documentato dall’avvocato, basato su un contemporaneo impegno professionale di natura penale innanzi alla Corte di Appello di Bari per quella stessa giornata in cui sarebbe dovuto comparire innanzi al CDD, aveva natura assoluta, e dunque rendeva necessario rinviare l’udienza.
Ciò, in conformità a quanto affermato anche dalle SS. UU. della Cassazione con sentenza n. 5596 del 28.02.2020, secondo cui “l’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato”.
Né appare condivisibile, conclude il CNF, la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui fa riferimento alla mancata richiesta esplicita di un rinvio dell’udienza o alla intempestività della comunicazione dell’impedimento: la richiesta di rinvio dell’avvocato, infatti, era stata depositata ben tredici giorni prima dell’udienza fissata, e si ricavava implicitamente dalla semplice segnalazione di un contemporaneo impedimento di natura professionale che rendeva di fatto impossibile la comparizione.
A cura di Stefano Valerio Miranda