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giurisprudenza

Difetto della qualità di avvocato nel funzionario delegato a stare in giudizio per l’autorità amministrativa: conseguenze in tema di compensi (Cass., Sez. II, 10 dicembre 2018, n. 31860)

Il caso in esame prende le mosse dal ricorso per cassazione promosso da un soggetto il quale, con il primo motivo, si duole del fatto che il giudice dell’appello aveva liquidato in favore della controparte (un Comune) le spese legali anche in relazione al primo grado del giudizio, durante il quale l’ente territoriale non era stato assistito da alcun avvocato.
La Suprema Corte, ritenendo fondato il motivo, lo accoglie ribadendo il principio secondo cui l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o a mezzo di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna della controparte, che sia soccombente, al pagamento dei compensi di avvocato difettando, nel funzionario amministrativo che sta in giudizio, le relative qualità.
Saranno invece liquidabili in favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, che il medesimo abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota.

A cura di Silvia Ammannati