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giurisprudenza

Diritto al compenso per le attività non riservate per legge in via esclusiva a determinate categorie professionali (Cass., Sez. II, 11 giugno 2008, n. 15530)

“Nelle materie commerciali, e economiche e finanziarie e di ragioneria, le prestazioni di assistenza o consulenza aziendale non sono riservate per legge in via esclusiva ai dottori commercialisti, ai ragionieri e ai periti commerciali, non rientrando fra le attività che possono essere svolte esclusivamente da soggetti iscritti ad apposito albo professionale o provvisti di specifica abilitazione”.
E’ questo il principio enunciato dalla Suprema Corte che ha accolto il ricorso di un consulente del lavoro, che aveva visto revocare il decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento delle proprie prestazioni professionali dal Pretore di Padova e che era risultato soccombente anche in grado di appello, non rientrando l’attività espletata fra quelle attribuite dalla legge ai consulenti del lavoro.
Nell’enunciare il principio sopra citato, la Corte ha osservato che per stabilire se ricorra la nullità del rapporto tra cliente e professionista, laddove quest’ultimo non sia iscritto nell’apposito albo prescritto per legge, con conseguente esclusione al compenso professionale, occorre verificare se la prestazione espletata rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva ad una determinata categoria professionale.
Non sarebbe pertanto sufficiente escludere, come aveva fatto la Corte di Appello di Venezia nel confermare la sentenza impugnata, che l’attività espletata dal ricorrente rientri nelle attribuzioni dei consulenti del lavoro.
Tale statuizione trova conforto anche nei principi elaborati dalla Corte Costituzionale, secondo cui il sistema degli ordinamenti professionali deve essere ispirato al principio della concorrenza e della interdisciplinarietà, avendo la funzione di tutelare non già l’interesse corporativo di una categoria professionale, bensì gli interessi sempre più complessi della società.

A cura di Guendalina Carloni 

Allegato:
15530-2008